Possono partecipare solo gli iscritti ad Ordini o Collegi professionali
Venditori e acquirenti non possono conoscere bene gli aspetti tecnici degli immobili, a meno che non siano anche tecnici Verificare tutti gli aspetti urbanistici, catastali, giuridici, condominiali e altro ancora è una vera specializzazione.
E’ ciò è necessario ogni volta in cui l’immobile viene promesso in vendita, venduto all’atto definitivo e meglio ancora prima di proporlo in vendita su portali o presso agenzie immobiliari. Le agenzie immobiliari non hanno alcun obbligo di verificare, o far verificare gli aspetti di conformità urbanistica. Tra i principali “ever green” diffusi nell’immaginario collettivo c’è la convinzione che l’Agente immobiliare abbia controllato tutto. O quanto meno, che dopo aver acquisito i documenti catastali, si sia pronti per fare qualsiasi proposta irrevocabile, preliminare o peggio ancora l’atto definitivo. In verità occorre verificare, e con molta attenzione, tutta la galassia degli aspetti urbanistico edilizi. Prendiamo ad esempio quelli strutturali antisismici, impiantistici, vincolistici, beni culturali, isolamento termico, acustico, igienico-sanitario, Agibilità, e tanti altri….
Neppure il notaio ha obblighi nel verificare l’effettiva rispondenza degli aspetti tecnici dell’immobile.
Troppo spesso si pensa che il “notaio pensi a tutto”, ma non è così. Il notaio ha certi obblighi, più formali che sostanziali, nel raccogliere le dichiarazioni dalle Parti in compravendita. Ma un notaio con la rotella metrica in mano… non lo vedrete mai. In alcune parti d’Italia esistono consuetudini o accordi tra Ordini professionale che impongono la Relazione Tecnica di Compravendita.
Si tratta dell’accettazione condivisa di una buona prassi, con cui si chiede al venditore/compratore di incaricare un tecnico professionista nel redigere una relazione tecnica che attesti la conformità e rispondenza dell’immobile agli atti abilitativi, permessi, concessioni, eccetera. Il professionista che redige questo documento si assume delle notevoli responsabilità, e farebbe bene a non farle a basso costo. Salvo rari casi in cui il tecnico si faccia firmare una lettera di incarico “blindata”, con tutte le premesse e riserve, al tecnico viene chiesto di dare un giudizio di conformità i cui confini non sono definiti.
Il corso si pone l’obbiettivo di approfondire la conformità urbanistica degli immobili costruiti prima della Legge 765/1967 che ha esteso l’obbligo di ottenere la licenza edilizia per poter costruire. Talvolta, l’approccio alla compravendita di immobili costruiti precedentemente all’entrata in vigore della L. 765/1967 presenta delle criticità in quanto carenti della conformità urbanistica a causa della errata interpretazione della normativa dell’epoca.
Tipo Corso
Luogo Sala Sebastiano Frixa, Sede Ordine Ingegneri Genova
Regione Liguria
Comune Genova
Provincia Genova
Indirizzo Piazza della Vittoria, 11/10 - 16121 Genova
Organizzatore Ordine degli Ingegneri di Genova
Responsabile Scientifico Ing. Enrico Sterpi
Durata 8 ore
Frequenza minima 8 ore
Costo € 90,00 ( Iscritti ordine € 75,00 )
CFP 8
Tipologia corso -
Iscrizioni Chiuse
Posti disponibili 80
Posti rimanenti 50
mercoledì, 05 febbraio 2020
Inizio09:00
Fine18:00
Programma
1) Cenni di storia della Pianificazione urbanistica italiana, con riferimento a Genova.  
2) Dichiarazione Ante '67 e nullità del contratto alla luce di Cass. S.U. 8230/19  
3) Ipotesi di compravendita in aliud pro alio, la conformità in rapporto all'inadempimento contrattuale  
4) Le relazioni tecniche per atti notarili, la responsabilità del tecnico
Docenti
Ing. Carlo Pagliai
Fabio Squassoni
Apertura Iscrizioni18/10/2019 18:00
Termine Iscrizioni29/01/2020 23:59

Siamo spiacenti le iscrizioni al corso si sono chiuse il 29/01/2020 alle 23:59
Sei già iscritto?
Puoi controllare lo stato della tua iscrizione (in attesa di conferma, in attesa di pagamento, attiva) o caricare la conferma di pagamento accedendo alla tua area personale.